LE RAGIONI DI UN ‘NO’ – II° a cura di Cesare Stradaioli

IL SENATO (artt. 55 e seguenti della riforma)

Non vota più la fiducia al governo e non esercita più funzione di indirizzo politico, legislativo ordinario e neppure di controllo sull’operato dell’esecutivo.

Scompare la limitazione di età dei 40 anni.

Scompaiono i senatori eletti in rappresentanza dei cittadini italiani all’estero.

I senatori scendono da 315 a 100 e il numero sarà così composto: 74 saranno consiglieri regionali scelti dai Consigli regionali di appartenenza, 21 saranno sindaci eletti dai Consigli regionali, 5 saranno nominati dal Presidente della Repubblica (la loro nomina non è chiara e il loro mandato è di 7 anni, non rinnovabile.

Scompaiono i senatori a vita e quindi non si comprende questa particolare attribuzione al Presidente: non si trova da nessuna parte la ragione di natura istituzionale e giuridica, in base alla quale il Presidente nomina dei senatori. La nomina a vita aveva un senso specifico e, a parte lo scandaloso caso di Mario Monti (ma si potrebbe fare riferimento alla nomina di Andreotti e di Emilio Colombo), strettamente connessa a precisi requisiti.

In pratica, il Presidente della Repubblica nomina, a suo insindacabile giudizio, 5 rappresentanti del senato, che possono interloquire su questioni di rango costituzionale.

Mantiene la funzione legislativa su leggi costituzionali e su quelle attinenti alla materia della sua elezione.

Può decidere – su richiesta di 1/3 dei suoi componenti – di esaminare e proporre modifiche da tutte le altre leggi approvati dalla Camera.

RAPPORTI STATO REGIONI

Con l’articolo 117 le competenze in materia regionale quali grandi reti di trasporto e navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, politiche sociali e istruzione e formazione professionale tornano allo Stato, con la cosiddetta ‘clausola di supremazia statale’.

L’ITER DELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI (artt. 70 e seguenti)

Secondo il professor Azzariti, con la riforma RBV i procedimenti di approvazione delle leggi sono 7:

  • bicamerale paritario
  • monocamerale con intervento eventuale del senato
  • non paritario rafforzato
  • non paritario, con esame obbligatorio per le leggi di bilancio e rendiconto consuntivo
  • disegni di legge a ‘data certa’
  • conversione dei decreti legge
  • leggi di revisione costituzionale
  • approvazione di leggi elettorali, con preventivo scrutinio da parte della Corte Costituzionale

Secondo una diversa classificazione, sono 10:

  • procedimento di tipo bicamerale paritario
  • procedimento monocamerale
  • procedimento monocamerale ‘rinforzato’ (per le leggi approvate nella forma della suddetta ‘clausola di supremazia statale’)
  • procedimento relativo ai disegni di legge sul bilancio
  • procedimento abbreviato per ragioni di urgenza
  • procedimento [ATTENZIONE NON DISEGNO DI LEGGE] a ‘data certa’
  • procedimento di approvazione delle leggi di conversione dei decreti legge
  • procedimento conseguente alla richiesta del senato di cui sopra
  • procedimento relativo alle proposte di legge di iniziativa popolare
  • procedimento riguardante la disciplina dell’elezione dei membri del senato

GIUDIZIO PREVENTIVO DI COSTITUZIONALITA’

1/3 dei senatori o 1/4 dei deputati può chiedere che venga sottoposta alla Corte Costituzionale, che ne giudichi preventivamente la costituzionalità, una legge prima della promulgazione (il presidente della Corte, portavoce di tutti i giudici, si è dichiarato contrario).

Non è specificato se, una volta che una legge abbia superato il giudizio preventivo di costituzionalità, la stessa possa essere nuovamente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale: in mancanza di indicazioni, si direbbe di sì, ma anche se si dovesse ritenere di no, in ogni caso è previsto un inevitabile ricorso alla Corte stessa, la quale però dovrebbe valutare una legge già dichiarata conforme alla Carta Costituzionale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Partecipano deputati e senatori (scompaiono i 59 delegati regionali).

Prime 3 votazioni: quorum ai 2/3.

Dal quarto al sesto scrutinio: 60%, contro l’attuale 50%.

Dal sesto scrutinio in poi: 3/5 DEI VOTANTI, in luogo del 50% degli aventi diritto

Può sciogliere solo la Camera.

LE PROVINCE

Ai sensi dell’art. 114, non avranno più ‘copertura costituzionale’.

NON VENGONO ABOLITE, ma saranno regolate da leggi ordinarie; la domanda, inevitabile, è: dove sta il tanto sbandierato risparmio?