IL SENATO (artt. 55 e seguenti della riforma)
Non vota più la fiducia al governo e non esercita più funzione di indirizzo politico, legislativo ordinario e neppure di controllo sull’operato dell’esecutivo.
Scompare la limitazione di età dei 40 anni.
Scompaiono i senatori eletti in rappresentanza dei cittadini italiani all’estero.
I senatori scendono da 315 a 100 e il numero sarà così composto: 74 saranno consiglieri regionali scelti dai Consigli regionali di appartenenza, 21 saranno sindaci eletti dai Consigli regionali, 5 saranno nominati dal Presidente della Repubblica (la loro nomina non è chiara e il loro mandato è di 7 anni, non rinnovabile.
Scompaiono i senatori a vita e quindi non si comprende questa particolare attribuzione al Presidente: non si trova da nessuna parte la ragione di natura istituzionale e giuridica, in base alla quale il Presidente nomina dei senatori. La nomina a vita aveva un senso specifico e, a parte lo scandaloso caso di Mario Monti (ma si potrebbe fare riferimento alla nomina di Andreotti e di Emilio Colombo), strettamente connessa a precisi requisiti.
In pratica, il Presidente della Repubblica nomina, a suo insindacabile giudizio, 5 rappresentanti del senato, che possono interloquire su questioni di rango costituzionale.
Mantiene la funzione legislativa su leggi costituzionali e su quelle attinenti alla materia della sua elezione.
Può decidere – su richiesta di 1/3 dei suoi componenti – di esaminare e proporre modifiche da tutte le altre leggi approvati dalla Camera.
RAPPORTI STATO REGIONI
Con l’articolo 117 le competenze in materia regionale quali grandi reti di trasporto e navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, politiche sociali e istruzione e formazione professionale tornano allo Stato, con la cosiddetta ‘clausola di supremazia statale’.
L’ITER DELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI (artt. 70 e seguenti)
Secondo il professor Azzariti, con la riforma RBV i procedimenti di approvazione delle leggi sono 7:
- bicamerale paritario
- monocamerale con intervento eventuale del senato
- non paritario rafforzato
- non paritario, con esame obbligatorio per le leggi di bilancio e rendiconto consuntivo
- disegni di legge a ‘data certa’
- conversione dei decreti legge
- leggi di revisione costituzionale
- approvazione di leggi elettorali, con preventivo scrutinio da parte della Corte Costituzionale
Secondo una diversa classificazione, sono 10:
- procedimento di tipo bicamerale paritario
- procedimento monocamerale
- procedimento monocamerale ‘rinforzato’ (per le leggi approvate nella forma della suddetta ‘clausola di supremazia statale’)
- procedimento relativo ai disegni di legge sul bilancio
- procedimento abbreviato per ragioni di urgenza
- procedimento [ATTENZIONE NON DISEGNO DI LEGGE] a ‘data certa’
- procedimento di approvazione delle leggi di conversione dei decreti legge
- procedimento conseguente alla richiesta del senato di cui sopra
- procedimento relativo alle proposte di legge di iniziativa popolare
- procedimento riguardante la disciplina dell’elezione dei membri del senato
GIUDIZIO PREVENTIVO DI COSTITUZIONALITA’
1/3 dei senatori o 1/4 dei deputati può chiedere che venga sottoposta alla Corte Costituzionale, che ne giudichi preventivamente la costituzionalità, una legge prima della promulgazione (il presidente della Corte, portavoce di tutti i giudici, si è dichiarato contrario).
Non è specificato se, una volta che una legge abbia superato il giudizio preventivo di costituzionalità, la stessa possa essere nuovamente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale: in mancanza di indicazioni, si direbbe di sì, ma anche se si dovesse ritenere di no, in ogni caso è previsto un inevitabile ricorso alla Corte stessa, la quale però dovrebbe valutare una legge già dichiarata conforme alla Carta Costituzionale.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Partecipano deputati e senatori (scompaiono i 59 delegati regionali).
Prime 3 votazioni: quorum ai 2/3.
Dal quarto al sesto scrutinio: 60%, contro l’attuale 50%.
Dal sesto scrutinio in poi: 3/5 DEI VOTANTI, in luogo del 50% degli aventi diritto
Può sciogliere solo la Camera.
LE PROVINCE
Ai sensi dell’art. 114, non avranno più ‘copertura costituzionale’.
NON VENGONO ABOLITE, ma saranno regolate da leggi ordinarie; la domanda, inevitabile, è: dove sta il tanto sbandierato risparmio?